Divieti 2009
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2009 PER I MEZZI PESANTI
Il decreto 12 dicembre 2008, sui divieti di circolazione per l'anno 2009, firmato dal Ministro dei Trasporti On.le Mat-teoli e registrato dalla Corte dei Conti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008.
Il suddetto decreto è applicabile fuori dei centri abitati ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.
Il calendario divieti 2009 non presenta grandi novità rispetto a quello dello scorso anno, riconfermando tutte le agevolazioni che erano state introdotte tra le quali quelle previste in favore:
1. dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino più di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2,lett.b);
2. dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di sabato. La deroga è limitata al tragitto più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento della revisione, con l'esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a).
DIVIETI 2009
Nel dettaglio, le giornate in cui resta vietata la circolazione dei mezzi pesanti sono le seguenti:
a) dalle ore 8 alle 22
- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre
- il 1° gennaio (giovedì, Capodanno)
- il 6 gennaio (martedì, Epifania)
- l’ 11 aprile (sabato di Pasqua)
- il 13 aprile (lunedì dell'Angelo)
- il 25 aprile (Liberazione)
- il 1° maggio (venerdì, festa dei lavoratori)
- il 5 dicembre (sabato, ponte dell'Immacolata)
- l’ 8 dicembre (festa dell'Immacolata)
- il 25 dicembre (Natale)
b) dalle ore 16 alle 22
- il 10 aprile (venerdì precedente la Pasqua)
- il 24 aprile (venerdì, in vista della festività del 25 aprile)
- il 30 aprile (giovedì, in vista della festività del 1° maggio)
- il 30 maggio (sabato, in vista del ponte del 2 giugno)
- il 31 ottobre (sabato, in vista della festività del 1° novembre)
e) dalle ore 16 alle 24
- il 31 luglio (venerdì, precedente al 1° esodo di agosto)
- il 7 agosto (venerdì, precedente al 2° esodo di agosto)
- il 14 agosto (venerdì, precedente ferragosto)
d)dalle ore 7 alle 24
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre
- il 2 giugno (festa della Repubblica)
- i sabati caratterizzati dall'esodo e dal controesodo estivo:
4 luglio, 11 luglio, 18 luglio, 25 luglio, 1° agosto, 8 agosto,
15 agosto, 22 agosto, 29 agosto
e)dalle ore 8 alle 14 del 14 aprile (martedì, dopo la Pasqua)
f)dalle oe 14 alle 22 del 24 dicembre (vigilia di Natale)
g)dalle ore 14 alle 24 del 27 giugno (sabato)
DEROGHE
a)L'anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
b)Posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto per i veicoli provenienti dall'estero (art.2,comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l'inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire di questo posticipo al termine del periodo di riposo.
e) Le deroghe per favorire l'intermodalità ferroviaria, marittima e aerea, (anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista per i veicoli che trasportino mercé da inviare all'estero tramite gli interporti, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia 0 strada/mare
d)Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica di Sicilia e Sardegna
e)Esoneri dal divieto che non richiedono l'autorizzazione prefettizia, stabilite dall'ari. 3 del decreto per i veicoli che circolano (anche scarichi) e che trasportano derrate alimentari
deperibili in regime ATP, nonché per il trasporto di una tipologia particolare di beni deperibili,quali- frutta ed ortaggi freschi; carni e pesci freschi; fiori recisi; animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi pulcini destinati all'allevamento latticini freschi, derivati del latte freschi, semi vitali.
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde - base 50 cm. ed altezza 40 cm. - con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visìbile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
f)Esenzioni legate al rilascio dell'autorizzazione prefettizia, per il trasporto di mercé deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera e), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del decreto).
I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde - base 50 cm ed altezza 40 cm -, con impressa in nero la lettera "a" minuscolo di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero - in collaborazione con la Consulta per l'autotrasporto - verificherà la necessità di apportare delle modifiche.
tratto da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org
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