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Credito di imposta 2009

Novità: l'importo e l'autocertificazione

 

Anche per il 2009 è stato riproposto il credito d'imposta per gli autotrasportatori, corrispondente a una quota parte dell'importo pagato come tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a tonnellate 7,5.

Rispetto al 2008, si segnala una più elevata misura del credito e la presentazione di una specifica autocertificazione preventiva per la fruizione del medesimo. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 38,5% dell'importo pagato per l'anno 2009 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d'imposta è stabilito nella misura del 77% dell'importo pagato per l'anno 2009 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo. La quantificazione del credito d'imposta è effettuata sulla base dell'importo effettivamente pagato relativamente all'anno 2009; quindi, nel caso di pagamenti per periodi "a cavallo" o in caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la percentuale del credito d'imposta va calcolata soltanto sui dodicesimi di tassa relativa all'anno 2009, ancorché pagati in altra annualità (2008) ed eliminando dal calcolo i ratei relativi all'annualità successiva (2010). Il credito d'imposta deve intendersi riferito esclusivamente all'autotrasporto merci conto terzi. Il credito in oggetto può essere fruito nei limiti ed alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato e de "minimis", cioè nel limite complessivo di 500.000 euro nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.

A tal fine la fruizione del credito è subordinata alla presentazione dell'apposita autocertificazione. La fruizione del credito è subordinata ai seguenti adempimenti:

1. preventiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale deve essere presentata prima della fruizione del credito; essere redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento ed inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.

2. indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Il credito d'imposta in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP e delle imposte dirette e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il codice tributo da utilizzare è il 6819, denominato "credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto - articolo 15, c.8-septies, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convcrtito con modificazione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato nel formato AAA, con l'anno 2009 per il quale il credito è concesso.


da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org

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