Contro le tossicodipendenze
Obbligo di accertamenti sanitari in particolari settori di attivitàCon l'entrata in vigore del provvedimento della Conferenza Unificata 30 ottobre "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" e pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2007, diventano operative disposizioni di grande rilevanza per una serie di categorie di imprese, la cui attività comporta forti responsabilità per la sicurezza propria e altrui, quali quelle particolarmente rischiose e quelle afferenti al campo dei trasporti e in particolare:
Ø quelle per cui è richiesto un certificato di abilitazione per l'impiego di gas tossici;
Ø mansioni inerenti il trasporto: i conducenti di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Ø addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Riservandoci di ritornare sull'argomento, il provvedimento dispone che nelle attività suddette ci sia l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs.n.626/94 (art. 1).
Il datore di lavoro, sia in fase preventiva di screening iniziale (assunzione o assegnazione di mansioni, art.4) sia a regime per i soggetti assunti (art.5) con periodicità annuale, deve richiedere al medico competente di effettuare accertamenti sanitari per individuare eventuali condizioni di tossicodipendenza abituale o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti. Le visite mediche potranno essere seguite da esami tossicologici di laboratorio; le procedure tecniche e le modalità diagnostiche per valutare lo stato di tossicodipendenza abituale o occasionale sono oggetto di una attività in corso da parte del Ministero della Salute. Lo Stato, di intesa con le Regioni, emanerà a breve un apposito Accordo (art. 8) seguito da Linee guida di orientamento. I costi degli accertamenti, disciplinati dal DPR 128/92, sono a carico del datore di lavoro (art. 10). Pur in attesa dell'emanazione di alcuni decreti attuativi, è comunque necessario che i datori di lavoro operanti in attività sopra citate nominino subito il medico competente.
Il Consorzio CATA dell'UAPI di Belluno ha già convenzionato medici spedalizzati in medicina del lavoro.
tratto da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org
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