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Contro le tossicodipendenze

Obbligo di accertamenti sanitari in particolari settori di attività

Con l'entrata in vigore del prov­vedimento della Conferenza Unificata 30 ottobre "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" e pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2007, diventano operative disposizioni di grande rile­vanza per una serie di categorie di imprese, la cui attività comporta forti responsabilità per la sicurezza propria e altrui, quali quelle particolarmente rischiose e quelle afferenti al campo dei trasporti e in particolare:

Ø quelle per cui è richiesto un certificato di abilitazione per l'impiego di gas tossici;
Ø mansioni inerenti il trasporto: i con­ducenti di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di guida cate­goria C, D, E o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Ø addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Riservandoci di ritornare sull'argomento, il provvedimento dispone che nelle attività suddette ci sia l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs.n.626/94 (art. 1).

Il datore di lavoro, sia in fase preventiva di screening iniziale (assunzione o assegnazione di mansioni, art.4) sia a regime per i soggetti assunti (art.5) con periodicità annuale, deve richiedere al medico competente di effettuare accertamenti sanitari per individuare eventuali condizioni di tossicodipen­denza abituale o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti. Le visite mediche potranno essere se­guite da esami tossicologici di labora­torio; le procedure tecniche e le modalità diagnostiche per valutare lo stato di tossicodipendenza abituale o occasio­nale sono oggetto di una attività in corso da parte del Ministero della Salute. Lo Stato, di intesa con le Regioni, emanerà a breve un apposito Accordo (art. 8) seguito da Linee guida di orien­tamento. I costi degli accertamenti, disciplinati dal DPR 128/92, sono a carico del datore di lavoro (art. 10). Pur in attesa dell'emanazione di alcuni decreti attuativi, è comunque necessario che i datori di lavoro operanti in attività sopra citate nominino subito il medico competente.
Il Consorzio CATA dell'UAPI di Belluno ha già convenzionato medici spedaliz­zati in medicina del lavoro.

tratto da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org

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